La Rivista di Soluzioni Fiscali

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08/10/2024

Ho letto tutti i vostri messaggi, siete tanti e tutti avete avuto un pensiero per me ed il mio compleanno. Grazie avete contribuito come sempre a rendere la giornata di ieri speciale. Vi voglio bene.

Chiudiamo in bellezza un festival dell’amicizia. Soluzioni Fiscali c’era con fondatore e relatori.
30/06/2023

Chiudiamo in bellezza un festival dell’amicizia.
Soluzioni Fiscali c’era con fondatore e relatori.

17/03/2023

NUOVO SELFIEMPLOYMENT: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER L'AVVIO DI IMPRESA

Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
Per NEET (acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training) si intendono persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda:
- si sono iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età;
- non sono impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale

Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata (ossia quelli che hanno presentato da almeno 12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro "DID"), non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.

Le spese ammesse all’agevolazione riguardano investimenti produttivi, servizi, formazione, costi materiali, spese gestione e capitale circolante, nei settori dell’agricoltura, industria, servizi e turismo

Le voci di spesa finanziabili riguardano:
- strumenti, attrezzature e macchinari;
- hardware e software;
- opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse);
- spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi

La misura agevolativa in questione, finanzia fino al 100% di progetti di investimento che abbiano un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro.

È possibile distinguere tre diverse tipologie di finanziamenti:
- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro;
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.

In casi di approvazione della domanda, il soggetto beneficiario deve impegnarsi a costituire l'impresa entro 3 mesi dalla concessione del finanziamento ,e deve completare il programma di investimento entro 18 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Le domande devono essere presentate sulla piattaforma informatica di Invitalia, e sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi.

Dopo la verifica formale per accertare il possesso dei requisiti, è prevista una valutazione di merito che riguarda, ad esempio, le competenze tecniche e gestionali dei proponenti e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

27/02/2023

OPZIONI DI SCONTO /CESSIONE DEI BONUS EDILIZI: PROROGA DELLA COMUNICAZIONE AL 31 MARZO MA OPZIONI NON PIU’ ATTUABILI PER LE SPESE RELATIVE AI LAVORI AVVIATI DAL 17 FEBBRAIO 2023.

Il c.d. “ Decreto Milleproroghe” (DL 198/2022) prevede lo slittamento del termine al 31 marzo 2023 per effettuare le comunicazioni relative allo sconto in fattura o cessione del credito, riferite alle spese sostenute nel 2022 nonché alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

La proroga interessa sia le comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi, sia le comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Per quanto concerne le spese relative al periodo 2023 – 2025, però, si ricorda che il decreto legge 11/2023 ha sostanzialmente eliminato la possibilità di applicare sconto in fattura o cedere il credito d’imposta, sebbene con una "semi clausola di salvaguardia".

Con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (con percentuali del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per sconto o cessione della detrazione solo se in data anteriore al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del DL 11/2023):

- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per quanto riguarda invece gli altri bonus edilizi diversi dai superbonus sopracitati (come quelli per ristrutturazione/manutenzione ecc. di immobili abitativi con detrazione al 50% o ecobonus, sismabonus o bonus barriere al 75%), invece, è possibile optare per la cessione o per lo sconto in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (o 31 dicembre 2025 solo nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi in edilizia libera, siano già iniziati i lavori.
In relazione a quest'ultimo caso, vi è il dubbio circa le modalità di “certificazione” della data di inizio lavori che potrebbe avvenire anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale data, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale sul punto.

16/02/2023

APPARECCHI SENZA VINCITE IN DENARO: LA CIRCOLARE DELLE DOGANE FISSA GLI IMPONOBILI “PROVVISORI”

Mentre gli apparecchi che erogano vincite in denaro, come le slot (di cui all’art. 110, co. 6, TULPS), scontano il PREU (Prelievo erariale unico) attualmente fissato al 24% sul “coin in” (gli incassi della slot), gli apparecchi senza vincita in denaro (di cui al successivo comma 7) sono soggetti ad Imposta sugli Intrattenimenti (prevista dall’art. 14bis, DPR 640/72). Esempi di apparecchi di cui al comma 7 sono biliardi, jukebox, freccette, giostrine ecc.

A seguito del riordino della normativa, ad opera dell’art. 104, co. 1, lett. b) del DL 104/2022, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi "meccanici o elettromeccanici" di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. Per questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi (c.d. Elenco AMEE) rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa).

Per i giochi in esame, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con la circolare n. 6/2023, ha fissato le temporanee basi imponibili forfettarie dell’imposta sugli intrattenimenti. Quelle definitive, come prevede la norma, saranno stabilite con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.

In attesa di tale decreto Mef, che determinerà la base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, dell’articolo 110 Tulps, l’amministrazione doganale, ai fini del tributo in argomento, precisa che gli stessi apparecchi si considerano installati nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta.

Per gli apparecchi installati antecedentemente al 01.03.2023, l’imposta va versata per l’intero anno solare entro il prossimo 16 marzo (per quelli installati dopo il 16.3.2023, entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione) e le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota dell’8%, sono pari a 1.800 euro (articolo 14-bis, comma 3-bis, Dpr n. 640/1972).

Invece, per gli apparecchi definiti, nel periodo ante riforma, “meccanici ed elettromeccanici” le basi imponibili forfetarie sono quelle previste dal decreto direttoriale del 10 marzo 2010.

Link alla circolare:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/99019547/circolare+86356+giochi+n.+6.pdf/3c695c70-3278-a269-fe43-7f45ec9837bc?t=1676370177809

14/02/2023

COMMERCIANTI E ARTIGIANI: AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2023

Con circolare 19 del 10.02.2023, l'INPS comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023, nonché la variazione in aumento dei minimali e dei massimali contributivi.

In merito ai minimali, l'INPS rende noto che L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. Conseguentemente, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504 (invece che 16.243 come nel 2022).
Si ricorda che per la parte eccedente detto minimale, è dovuta una ulteriore contribuzione a percentuale del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti. Se il reddito, però, è superiore a € 52.190, le percentuali suddette vengono incrementate dell'1%, quindi rispettivamente al 25% e 25,48%).

Per quanto concerne il contributo sul minimale (cioè il "contributo fisso trimestrale"), per i titolari artigiani di qualunque età e coadiuvanti, l’importo aumenta a € 4.208,40 annui (€ 3.905,76 l'anno scorso), mentre per i commercianti il contributo annuale passa a 4.292,42 (€ 3.983,73 l'anno scorso)
La circolare in esame, rammenta che per i coadiuvanti commerciali con meno di 21 anni la contribuzione è di € 4.161,14, mentre per coadiuvanti under 21 artigiani detta contribuzione è pari a € 4.077,12.

Aumenta anche il massimale (oltrepassato il quale non è dovuta nessuna contribuzione), per l'anno 2023, attestandosi a € 86.983 (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti all'INPS prima del 1° gennaio 1996, ovvero a € 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data (definiti come soggetti privi di "anzianità contributiva").

Per altri argomenti trattati nella circolare (casi particolari come affittacamere, contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014) si rinvia alla circolare in commento.

Link alla circolare 19/2023:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.02.circolare-numero-19-del-10-02-2023_14073.html

23/01/2023

E' ATTIVA LA PROCEDURA PER LA ROTTAMAZIONE QUATER. I BENEFICI DELLA MERA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come ormai noto, l’art. 1, co. 231 ss., L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la c.d. "Rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che consente di fruire del beneficio dello stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.
Rispetto alla precedenti rottamazioni, la quater risulta più conveniente in quanto contempla non solo lo stralcio degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione.

BENEFICI IMMEDIATI DERIVANTI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Vanno sottolineati i benefici che produce la semplice presentazione della domanda di rottamazione, il cui termine è fissato al 30.04.2023. Essa infatti:

- rende il contribuente non inadempiente (è possibile, ad esempio, ottenere DURC e regolarità fiscale per gli appalti);
- sospende i pagamenti di eventuali rateizzazioni/rottamazioni in corso, sino al 31/7/2023;
- può essere riferita a carichi che rientrerebbero nello stralcio dei ruoli sino a mille (carichi affidati 2000-2015). Agenzia delle Entrate-Riscossione, poi, provvederà a non computarli nel debito da pagare, comunicando gli importi che residuano dopo lo stralcio, con la comunicazione che deve essere inviata al contribuente entro il 30.06.2023;
- sospende le azioni esecutive, salvo quelle irreversibili, mentre non possono essere adottati nuovi fermi e ipoteche;
- si potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo di proposta di compensazione con i ruoli (art. 28ter, dpr 602/73);
- si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 48bis, dpr 602/73);
- non ha valore di riconoscimento del debito e non è considerata atto interruttivo della prescrizione;
- non dovrebbe operare il divieto di compensazione per ruoli scaduti (art. 31, DL 78/2010);
- blocca i pignoramenti presso terzi.

Quanto appena elencato, potrebbe suggerire al contribuente di non aspettare sino al 30.04.2023 per la presentazione della domanda (o delle domande, essendo possibile presentarne più di una, in base a scelte ponderate e comunque discrezionali da parte del contribuente).

Per un approfondimento sul tema, si rinvia al nostro articolo del 16.01.2023, disponibile a questo link:

https://www.facebook.com/studiobusiagiordo/posts/pfbid0d2pjiSzsUNyyPBKddZQtkue5erGxcVjmmJdy2X1VqZ4csAFcaqoeN5CE35rAD6rAl

14/07/2022

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA CIRCOLARE SUL "NUOVO" ESTEROMETRO

É stata pubblicata ieri sera la circolare 26/2022 di 21 pagine sul "nuovo" esterometro, in forma di domanda e risposta.

Da un punto di vista oggettivo, l'Agenzia delle entrate include, nel novero delle comunicazioni da inviare, qualsiasi operazione anche non rilevante ai fini IVA (risposta 1.2), fatta eccezione per quelle territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72 e di importo inferiore a 5.000 euro, in base al tenore letterale della norma ex art. 12 del DL 73/2022 che ha introdotto la franchigia di 5.000 per dette operazioni.

Sotto il profilo soggettivo, va rilevata una posizione più morbida in riferimento specifico agli ENC, nella parte in cui si afferma che "Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.".
L'obbligo, comunque, è previsto solo in relazione agli ENC che abbiano conseguito proventi commerciali superiori a 25.000 nell'esercizio 2021. Per gli altri Enti, l'obbligo de quo decorrerà dal 01.01.2024 (similmente a quanto previsto in relazione all'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari).

Per gli altri chiarimenti, come quelli relativi all'adempimento comunicativo anche in caso di operazioni con controparte estera privata, si rinvia alla lettura della circolare in commento disponibile a questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/circolare+n.+26+del+13.07.2022.pdf/1dd1ef7e-5561-a226-67f9-1848bb2d648f

28/06/2022

UNA TANTUM DA 200 EURO: AL VIA LE DOMANDE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI BENEFICIARI. POSSIBILE RICHIEDERLA ANCHE TELEFONICAMENTE

Con messaggio n° 2580 pubblicato ieri (si veda link in basso), che fa seguito alla circolare 73/2022 dei giorni scorsi, l'INPS comunica che è possibile presentare la domanda dal sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso:

"Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022. Per le altre categorie di lavoratori il termine di presentazione è stato invece fissato per il 31 ottobre 2022.

Link al messaggio INPS:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202580%20del%2027-06-2022.htm

22/06/2022

AIUTI DI STATO: BOCCIATURA DEL TAR MA PROROGA AL 30 NOVEMBRE

E' finalmente giunta la sospirata proroga dell'autocertificazione degli aiuti di Stato: con provvedimento n. 233822, sulla scorta del DL semplificazioni che aveva gettato le premesse normative per il rinvio, il Direttore dell'Agenzia delle entrate fissa il nuovo termine per l'invio del modello autocertificativo al 30.11.2022.

Brutte notizie, invece, vengono dal TAR che, nel frattempo, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione promossa da diverse associazioni di categoria contro un adempimento che pareva, agli occhi di molti, tutto tranne che legittimo.

Link al provvedimento:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provvedimento+proroga+novembre+autodichiarazione+TF+22+6+22.pdf/e8847dd3-2967-15ee-8c21-66f8bbe3bf95

07/05/2022

GUASTO AL REGISTRATORE DI CASSA: TRASMISSIONE MANUALE DEI CORRISPETTIVI NON OBBLIGATORIA

In caso di guasto del RT, la trasmissione manuale dei corrispettivi non è obbligatoria se si è provveduto:
- tempestivamente a richiedere l’intervento di un tecnico;
- a cambiare lo stato del Server in “fuori servizio”;
- ad annotare gli incassi sul registro di emergenza.

E' quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 247/2022, che ritorna sul tema e precisa quanto sostenuto con la consulenza giuridica 2/2022, punto 18.

Link alla risposta: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_247_06.05.2022.pdf/6e302a13-7fe8-89f4-c9fc-e886cfe9cab2)

02/05/2022

PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 36-2022 (“DECRETO PNRR”): FATTURA ELETTRONICA PER REGIMI AGEVOLATI E SANZIONI PER MANCATO UTILIZZO POS

Mancava solo l’ufficialità derivante dalla pubblicazione in G.U. del “Decreto PNRR” (DL 36/2022), per quanto alle nuove disposizioni su fattura elettronica per forfettari, minimi e associazioni con opzione alla L. 398/1991, e all’anticipo dell’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione di utilizzo del POS nelle transazioni commerciali. Orbene. Il citato decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta in data 30.04.2022, con entrata in vigore da ieri 01.05.2022.

L’art. 18 del DL 36/2022 conferma le nuove disposizioni la cui notizia era circolata in via ufficiosa nei giorni scorsi. In breve:

FATTURA ELETTRONICA
Dal prossimo 01.07.2022 decorrerà l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti in regimi agevolati (minimi e forfettari) e per le associazioni optanti per la L. 398/1991 (anche per quelle che nell’anno precedente hanno conseguito, nell’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000). Per i soggetti appena citati, che nel 2021 non hanno superato la soglia di ricavi o compensi di euro 25.000, l’obbligo decorrerà dal 01.01.2024.
Si segnala che, per detti soggetti, dal 01.07.2022 sino al 30.09.2022, è prevista la non applicabilità delle sanzioni in caso di ritardi di emissione della fattura, se provvedono all’invio del documento elettronico entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione (in luogo dei 12 giorni stabiliti dalla vigente normativa all’art. 21, comma 4, primo periodo del DPR 633/72).

SANZIONI MANCATO UTILIZZO POS
In caso di mancata accettazione del pagamento mediante sistemi elettronici, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Tale sanzione avrebbe dovuto decorrere dal 01.01.2023 ma il “Decreto PNRR” ne anticipa la decorrenza al prossimo 30.06.2022.

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