16/02/2023
APPARECCHI SENZA VINCITE IN DENARO: LA CIRCOLARE DELLE DOGANE FISSA GLI IMPONOBILI “PROVVISORI”
Mentre gli apparecchi che erogano vincite in denaro, come le slot (di cui all’art. 110, co. 6, TULPS), scontano il PREU (Prelievo erariale unico) attualmente fissato al 24% sul “coin in” (gli incassi della slot), gli apparecchi senza vincita in denaro (di cui al successivo comma 7) sono soggetti ad Imposta sugli Intrattenimenti (prevista dall’art. 14bis, DPR 640/72). Esempi di apparecchi di cui al comma 7 sono biliardi, jukebox, freccette, giostrine ecc.
A seguito del riordino della normativa, ad opera dell’art. 104, co. 1, lett. b) del DL 104/2022, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi "meccanici o elettromeccanici" di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. Per questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi (c.d. Elenco AMEE) rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa).
Per i giochi in esame, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con la circolare n. 6/2023, ha fissato le temporanee basi imponibili forfettarie dell’imposta sugli intrattenimenti. Quelle definitive, come prevede la norma, saranno stabilite con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
In attesa di tale decreto Mef, che determinerà la base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, dell’articolo 110 Tulps, l’amministrazione doganale, ai fini del tributo in argomento, precisa che gli stessi apparecchi si considerano installati nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta.
Per gli apparecchi installati antecedentemente al 01.03.2023, l’imposta va versata per l’intero anno solare entro il prossimo 16 marzo (per quelli installati dopo il 16.3.2023, entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione) e le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota dell’8%, sono pari a 1.800 euro (articolo 14-bis, comma 3-bis, Dpr n. 640/1972).
Invece, per gli apparecchi definiti, nel periodo ante riforma, “meccanici ed elettromeccanici” le basi imponibili forfetarie sono quelle previste dal decreto direttoriale del 10 marzo 2010.
Link alla circolare:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/99019547/circolare+86356+giochi+n.+6.pdf/3c695c70-3278-a269-fe43-7f45ec9837bc?t=1676370177809